Abbruciamento residui vegetali agroforestali

Ultima modifica 10 gennaio 2024

La legge e il regolamento forestale della Toscana (L.R. 21 Marzo 2000, n. 39; D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) in coerenza con la normativa nazionale (D.lgs.152/2006), disciplina l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
In particolare, l'art. 182, 6bis dell'art 182 del D Lgs 152/06 dispone che: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."

Ne consegue, pertanto, che la materia dell'abbruciamento, essendo una normale pratica agricola, è di esclusiva competenza regionale così come la definizione dei periodi a rischio di incendio.
Nel caso in cui, invece, occorresse un pericolo per la salute umana, quale ad es. l'emissione di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare effetti dannosi, il Sindaco, ai sensi dell'art 50 del TUEL può emettere un'ordinanza per la tutela dell'igiene pubblica disponendo il divieto assoluto di abbruciamento, soprattutto, se correlato al superamento delle soglie definite per il particolato (es. PM 10) in coerenza con il D.lgs. 155/10, D. Lgs 152/06 e il Piano Regionale della Qualità dell'Aria e relativi atti collegati (es. DGR 1182/2015 e DGR 814/2016 ).

Al fine di fornire adeguata informazione all'utenza in relazione alla pratica dell'abbruciamento si allega brochure redatta dagli uffici regionali competenti, disponibile anche sul sito https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale del 21 Marzo 2000, n. 39
  • Decreto del Presidente Giunta Regionale del 8 agosto 2003, n. 48/R
  • Decreto Legislativo n. 152/2006

Riferimenti e Contatti

Servizio Ambiente e Patrimonio

Opuscolo abbruciamenti 2020
08-11-2021

Allegato formato pdf


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