Imposta comunale di soggiorno

Ultima modifica 8 aprile 2024

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive  presenti nel territorio del Comune nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno solare.

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
L'imposta è dovuta da chi pernotta nelle strutture ricettive del territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune.

COMMISURAZIONE DELL'IMPOSTA E TARIFFE
L'imposta è commisurata in riferimento alla tipologia delle strutture ricettive fino ad un massimo di 4 euro per persona per notte, per un massimo di 7 notti consecutive nella stessa struttura, secondo le tariffe giornaliere stabilite con deliberazione della Giunta comunale n 122/2023 e qui di seguito riportate.

  • Agriturismo, Case vacanze e Locazioni brevi: € 2,00 per i primi 7 giorni
  • Residence 2 e 3 chiavi: € 1,50 per i primi 7 giorni
  • Residence 4 chiavi: € 2,50 per i primi 7 giorni
  • Residenze d’epoca: € 3,00 per i primi 7 giorni
  • Alberghi 1 stella: € 1,00 per i primi 7 giorni
  • Alberghi 2 stelle: € 1,50 per i primi 7 giorni
  • Alberghi 3 stelle: € 2,00 per i primi 7 giorni
  • Alberghi 4 stelle: € 3,00 per i primi 7 giorni
  • Alberghi 5 stelle: € 4,00 per i primi 7 giorni
  • Campeggi, case per ferie, ostelli: € 1,50 per i primi 7 giorni
  • Affittacamere professionali e non: € 1,50 per i primi 7 giorni

ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le seguenti categorie di clienti:

  1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. i malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale;
  3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  4. una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
  5. i portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
  6. i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
  7. coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento.

L'applicazione dell'esenzioni è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

OBBLIGHI DEL GESTORE
Il soggetto gestore della struttura ricettiva ha i seguenti obblighi:

  •  provvedere a riscuotere l'imposta dovuta dal proprio cliente, rilasciandone quietanza o indicandolo in fattura (è importo fuori campo di applicazione IVA);
  •  provvedere a versare l'imposta al Comune e presentare le dichiarazioni trimestrali dell'imposta al Comune entro il 16 aprile per il periodo gennaio/marzo, entro il 16 luglio per il periodo  aprile/giugno, entro il 16 ottobre per il periodo luglio/settembre ed entro  il 16 gennaio per il  periodo ottobre/dicembre. La compilazione delle dichiarazioni trimestrali può essere effettuata sul programma gestionale messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Tale adempimento, infatti, oltre a consentire agli uffici addetti di dare immediato riscontro ai versamenti effettuati, renderà più agevole la compilazione della dichiarazione annuale. Si precisa inoltre che le dichiarazioni infra-annuali trimestrali possono essere compilate e trasmesse  utilizzando il gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale; la trasmissione su supporto cartaceo, presentata all'Ufficio Protocollo o a mezzo PEC, è ammessa solo in presenza di specifica attestazione di impossibilità o malfunzionamento del proprio applicativo gestionale.
  • provvedere a  presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulariva in via telematica all'Agenzia delle entrate con le modalità approvate con decreto ministeriale. 
    Le dichiarazioni relative agli anni 2020 e 2021 devono essere compilate e trasmesse in via telematica,  anche avvalendosi di intermediari previsti dalla legge, ad  Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022 ( anzichè entro il 30/06/2022).
    IMPORTANTE: la dichiarazione telematica annuale ad Agenzia delle Entrate costituisce ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO, la cui omissione o infedele presentazione è sanzionata con l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi di legge. La dichiarazione telematica deve essere trasmessa anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura oppure solo ospiti esentati dal pagamento dell'imposta. Per informazioni e chiarimenti contattare il call center di Agenzia delle Entrate (800909696);

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di agente contabile, è tenuto altresì alla trasmissione del relativo conto della gestione ( modello 21) da inviare al Comune entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Il versamento dell'imposta potrà avvenire mediante modello F24 ( con codice catastale E291) con i seguenti codici tributo:

    • mediante modello F.24  Codice Catastale Comune E291;
    • Codice Tributo 3936 -  Imposta di Soggiorno.
    • Codice  Tributo 3937 - Interessi
    • Codice Tributo 3938 -  Sanzioni.

I gestori sono inoltre tenuti a fornire ogni informazione utile sull'imposta ai propri clienti, anche mediante supporti informativi collocati in appositi spazi.

SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO
Soggetti passivi del tributo sono i clienti delle strutture ricettive, i quali entro il termine di ciascun soggiorno corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, l'importo complessivo dovuto per il periodo stabilito dal Regolamento in relazione alle tipologie delle strutture.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal cliente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.
Per il gestore è prevista la possibilità di applicare l'istituto della compensazione nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto. La compensazione si effettua sul versamento successivo; deve essere richiesta entro il termine di 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario responsabile dell'imposta.

Normativa di riferimento

Riferimenti e Contatti

Servizio Finanziario e Tributi


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