Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.)
Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2022, 15:41
Dal 01/01/2017, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 85/2016 è cessato l'obbligo di invio al Comune di copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica), ed ha istituito l'obbligo di trasmettere tali attestati alla Regione Toscana attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.
Pertanto gli APE dovranno essere trasmessi alla Regione Toscana con le nuove modalità al seguente indirizzo http://www.regione.toscana.it/-/trasmissione-alla-regione-di-copia-dell-attestato-di-prestazione-energetica
Resta fermo l'obbligo di allegare copia dell'APE al Certificato di Abitabilità/Agibilità per i casi previsti dall'articolo 56 del Regolamento Edilizio vigente.
Note Aggiuntive
L'APE ha validità massima di dieci anni e deve essere aggiornata a seguito di ogni intervento di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o unità immobiliare.
L'APE deve essere rilasciata da un tecnico abilitato alla redazione di tale attestazione (cd. Certificatore energetico)
Normativa di riferimento
- D.Lgs 192/2005;
- D.P.R. 75/2013;
- L. 90/2013;
- L. 9/2014;
- L.R. 39/2005;
- DPGR 17R/2010;
- L.R. 85/2016.