Autorizzazione e Compatibilità Paesaggistica
Ultima modifica 20 aprile 2023
L'Autorizzazione Paesaggistica è necessaria qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico intendano intraprendere interventi.
Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino l'alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31/2017 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A nonché quelli previsti dall'art. 4 del D.P.R. 31/2017.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Nei casi previsti dall'Allegato B del D.P.R. 31/2017 si adotteranno le semplificazioni procedurali previste dal Capo II del D.P.R. 31/2017.
Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria. Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese fatti salvi i seguenti casi:
per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 per i quali potrà essere richiesta la Compatibilità Paesaggistica.
Modalità di presentazione
La richiesta può essere presentata dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico che intendano intraprendere interventi attraverso lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE).
Alla richiesta di autorizzazione paesaggistica andranno allegati i seguenti elaborati:
1 - Relazione Paesaggistica redatta in conformità ai contenuti espressi del D.P.C.M. 12/12/2005 che deve indicare: lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice; gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; deve contenere inoltre tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici, accertando: la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; le congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
2 - Verifica degli obiettivi di tutela dei valori riconosciuti nelle schede del PIT approvato con Deliberazione del CRT n. 37 del 25/03/2015.
3 - Elaborati tecnico-grafici di progetto costituiti da: planimetria generale su base topografica carta tecnica regonale CTR o aerofotogrammetria, in scala adeguata all'intervento, con individuazione univoca dell'immobile/area interessata dall'intervento; estratto di mappa catastale con individuazione univoca dell'immobile interessato; planimetria in scala adeguata all'individuazione dell'immobile oggetto di richiesta in relazione alle emergenze architettoniche; elaborati grafici quotati, in scala non inferiore a 1:100, relativi allo stato rilevato/legittimo: piante, prospetti e sezioni... (in funzione delle opere da realizzare prospetti e sezioni dovranno essere estesi al contesto); elaborati grafici quotati, in scala non inferiore a 1:100, relativi allo stato di progetto: piante, prospetti e sezioni... (in funzione delle opere da realizzare prospetti e sezioni dovranno essere estesi al contesto); elaborati grafici relativi allo stato sovrapposto in scala non inferiore a 1:100; relazione tecnica dettagliata con specificazione dei materiali impiegati in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica; documentazione fotografica attuale in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, corredata di schema di ripresa e data di scatto; fotoinserimento realistico dello stato dei luoghi a seguito dell'intervento proposto.
Nel caso in cui gli interventi previsti risultino di lieve entità e ricadano tra quelli previsti dall'allegato B del D.P.R. 31/2017 potrà essere presentata relazione paesaggistica in forma semplificata come prevista dall'allegato D del d.P.R. 31/2017 corredata degli opportuni elaborati grafici.
Alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica andranno allegati i seguenti elaborati:
1 - Relazione Tecnica dettagliata con specificazione dei materiali impiegati in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica;
2 - Elaborati tecnico-grafici costituiti da: planimetria generale su base topografica carta tecnica regonale CTR o aerofotogrammetria, in scala adeguata all'intervento, con individuazione univoca dell'immobile/area interessata dall'intervento; estratto di mappa catastale con individuazione univoca dell'immobile interessato; planimetria in scala adeguata all'individuazione dell'immobile oggetto di richiesta in relazione alle emergenze architettoniche; elaborati grafici quotati, in scala non inferiore a 1:100, relativi allo stato legittimo: piante, prospetti e sezioni... (in funzione delle opere da realizzare prospetti e sezioni dovranno essere estesi al contesto); elaborati grafici quotati, in scala non inferiore a 1:100, relativi allo stato attuale: piante, prospetti e sezioni... (in funzione delle opere da realizzare prospetti e sezioni dovranno essere estesi al contesto); elaborati grafici relativi allo stato sovrapposto in scala non inferiore a 1:100 documentazione fotografica attuale in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, corredata di schema di ripresa e data di scatto.
La richiesta, completa degli allegati, potrà essere inoltrata SOLO IN FORMATO DIGITALE tramite Sportello Unico dell'Edilizia (SUE).
Costi e validità
RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI € 139,00 E MARCA DA BOLLO da € 16,00 (ed 1 ulteriore marca da bollo al momento del rilascio) utilizzando apposito modello di assolvimento. La marca da bollo non può essere pagata attraverso il sistema PagoPA.
I diritti di segreteria sono da versare al momento dell'istanza. Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA a cui si può accedere dalla pagina Servizi online del sito istituzionale, scegliendo la voce "Diritti di segreteria urbanistica".
L'Autorizzazione Paesaggistica conserva efficacia ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., decorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione paesaggistica;
L'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica diverrà efficace a seguito del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria sulla base di quanto disposto dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, non costituisce né sostituisce il provvedimento definitivo necessario per la legittimità delle opere.
Tempi di risposta
In caso di Autorizzazione Paesaggistica:
Entro 40 giorni dalla ricezione del'istanza, l'amministrazione verifica la completezza dell'istanza e ove necessario richiede le opportune integrazioni e, a pratica completa, effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici. L'istanza è quindi sottoposta all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio e trasmessa alla Soprintendenza unitamente a una relazione tecnica illustrativa e a una proposta di provvedimento. Della trasmissione alla Soprintendenza è data comunicazione all'interessato.
La Soprintendenza rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica entro il termine di 45 giorni, ed entro 20 giorni dal ricevimento del parere della Soprintendenza l'amministrazione rilascia il provvedimento di autorizzazione ad esso conforme, oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo.
Decorso inutilmente il termine di 45 giorni senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione adotta il provvedimento finale prescindendo da detto parere.
In caso di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata:
Contestualmente all'avvio del procedimento sono richieste eventuali integrazioni/chiarimenti necessari che dovranno essere forniti entro 10 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato l'istanza è dichiarata improcedibile.
Entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, o dopo il ricevimento della documentazione integrativa richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda e alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, il Soprintendente esprime il proprio parere vincolante, e l'amministrazione procedente adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
Nel caso di esito negativo della valutazione di conformità alle prescrizioni d'uso nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico nonché la compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione trasmette una comunicazione con i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sospendendo i termini del procedimento e concedendo 15 giorni all'interessato per presentare le proprie osservazioni o adeguare il progetto. Esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali, qualora persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l'istanza.
In caso di valutazione negativa da parte del Soprintendente, questi trasmette una comunicazione con i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sospendendo i termini del procedimento e concedendo 15 giorni all'interessato per presentare le proprie osservazioni o adeguare il progetto. Esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali, qualora persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la Soprintendenza adotta il provvedimento motivato di diniego e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.
In caso di Compatibilità Paesaggistica
L'Amministrazione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.
Normativa di riferimento
- D.lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- D.P.C.M. 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3 , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- L.R. Toscana 10/11/2014 n. 65 "N orme per il governo del territorio".