Descrizione
Dal 1° febbraio serve il Green Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone) per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.
Dal 15 febbraio il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda, inoltre, che dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.
Di seguito un riassunto delle nuove norme sul Green pass (dpcm 21 gennaio 2022 e DL 7 gennaio 2022 n.1):
Dove si può accedere SENZA GREEN PASS
Dal 1° febbraio
> Negozi di alimentari, bevande, surgelati;
> ipermercati, supermercati, discount, minimarket;
> negozi di animali domestici e di alimenti per animali domestici;
> benzinai ed esercizi per la vendita di combustibile per riscaldamento;
> negozi di articoli igienico-sanitari;
> farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
> negozi di articoli medicali e ortopedici;
> negozi di materiale per ottica;
> uffici al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali per lo svolgimento di attività indifferibili e urgenti;
> uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari solo per la presentazione indifferibile e urgente di denunce o richieste di interventi a tutela di persone minori o
incapaci;
> strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie per esigenze di prevenzione, diagnosi e cura.
Dove serve almeno GREEN PASS BASE (con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore)
Già in vigore:
> parrucchieri e barbieri;
> centri estetici e tatuatori;
> sartorie, lavanderie e tintorie;
> pompe funebri.
Dal 1° febbraio:
> Uffici pubblici e uffici postali;
> banche e uffici finanziari;
> tutti gli esercizi commerciali non richiamati sopra.
Dove è obbligatorio GREEN PASS RAFFORZATO - Già in vigore (con vaccino o guarigione da Covid19)
> tutti i mezzi di trasporto pubblico (bus, metro, tramvia, treni, navi, esclusi taxi);
> bar, ristoranti e altri servizi di ristorazione al chiuso e all’aperto, anche per il consumo al banco;
> alberghi e strutture ricettive;
> feste per cerimonie civili o religiose;
> cerimonie pubbliche;
> sagre, fiere, convegni e centri congressi;
> impianti di risalita sciistici;
> piscine, palestre e centri benessere (anche all’aperto);
> sport di squadra, al chiuso e all’aperto;
> centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso e all’aperto;
> cinema, teatri, musei e mostre;
> eventi e competizioni sportive;
> centri termali (eccetto attività riabilitative o terapeutiche);
> parchi tematici e di divertimento;
> sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
> corsi di formazione privati svolti in presenza;
> ingresso visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa, con obbligo di tampone negativo o terza dose. In Toscana questa norma è estesa anche a ospedali e strutture sanitarie in genere.
Sanzioni per i trasgressori: da 400 a mille euro.
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Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2022, 08:49