Ricorso a sanzione al Codice della Strada
Se è stato ricevuto un verbale di violazione delle norme del Codice della Strada può essere presentato ricorso all’Autorità Amministrativa (Prefetto) o all’Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace) chiedendo che siano valutate le ragioni.
I due tipi di ricorso sono alternativi, pertanto verrà accettato solo quello presentato per primo.
Nel caso si intenda proporre ricorso:
- non deve essere stato effettuato il pagamento del verbale
- deve essere allegato il verbale originale
- possono essere allegati documenti di qualsiasi genere ritenuti utili a sostenere le motivazioni in esso addotte.
Ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.
E’ un ricorso amministrativo che deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:
- Autenticandosi con SPID, CNS o CIE allo Sportello Telematico Polifunzionale (in questo caso il ricorso verrà direttamente inviato al protocollo del Comune di Impruneta)
- direttamente dall'interessato o da persona delegata presso l’U.R.P. del Comune di Impruneta o lo sportello al pubblico della Polizia Municipale di Impruneta per il successivo invio alla Prefettura (consulta qui gli orari di apertura);
- trasmesso tramite PEC al Comando Polizia Municipale di Impruneta all’indirizzo comune.impruneta@postacert.toscana.it per il successivo invio alla Prefettura di Firenze;
- trasmesso per raccomandata A/R al Comando Polizia Municipale di Impruneta, Piazza Buondelmonti 41, 50023 Impruneta, per il successivo invio alla Prefettura di Firenze;
- trasmesso per raccomandata A/R direttamente al Prefetto di Firenze, Via Giacomini 8, 50132 Firenze.
Con il ricorso è possibile chiedere l'audizione personale. Il Prefetto, valutate le motivazioni addotte, emette un'ordinanza che può essere di accoglimento e quindi disporre al Comando Polizia Municipale l’archiviazione del verbale impugnato, opure di rigetto e quindi ingiungere al ricorrente il pagamento di una somma non inferiore alla metà del massimo edittale. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
Clicca qui per presentare un ricorso al Prefetto o per scaricare il modulo
Ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.
E’ un ricorso giurisdizionale che deve essere presentato presso il Giudice di Pace di Firenze, Viale Guidoni, 61, 50127 Firenze entro 30 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:
- direttamente dall'interessato o da persona delegata;
- trasmesso per raccomandata A/R.
Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda, l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento.
Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al Giudice di Pace è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Firenze.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore.
All'udienza di comparizione delle parti è obbligatoria la presenza del ricorrente o del difensore, se nominato, altrimenti, previa valutazione del Giudice di Pace, viene convalidato con ordinanza del Giudice il verbale di accertamento impugnato.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione la cui sentenza e ricorribile per Cassazione.
Si avvisa che:
- Non può essere promosso ricorso contro il PREAVVISO del verbale di accertamento (lo “scontrino” che viene lasciato sul parabrezza del veicolo). Il ricorso può essere presentato solo dopo la ricezione della notifica del verbale (tramite posta o PEC).
- Non può essere promosso ricorso contro un verbale di accertamento per il quale si sia effettuato il pagamento della sanzione.
Normativa di riferimento
- D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada)
- L. 24.11.1981 n. 689