Denuncia di nascita
La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (presentando un valido documento di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa:
- entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
- entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuta la nascita. In tal caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla all'Ufficio di Stato Civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza nei 10 giorni successivi ai fini della trascrizione.
Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
CITTADINI STRANIERI: devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata o consolato dalla quale risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, non esistano cause ostative al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi di quello stato ( con legalizzazione della firma del Console in Prefettura).
Modalità di presentazione
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE DENUNCE PRESENTATE NEL COMUNE DI RESIDENZA O DI NASCITA:
- documento di riconoscimento valido del dichiarante;
- attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, dalla Casa di cura o, per nascite avvenute in abitazione privata, dall'ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto.
Casi particolari:
Genitori stranieri: che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, nel comune ove si è verificato l'evento, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del Tribunale. Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.
Costi e validità
Nessun costo.
Tempi di risposta
Immediati.
Note Aggiuntive
In caso di denuncia presso Ospedale o Casa di cura, se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto è festivo, il termine viene prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Normativa di riferimento
- DPR 3 novembre 2000, n. 396;
- Codice Civile art. 250 e segg.;
- D.P.R. n.445/2000.
Riferimenti e Contatti
Servizio Biblioteca e demografici